⦁ TITOLO X. DOTTRINA SULLA COMPLICITÀ DI REATO/ASSOCIAZIONE

DOTTRINA SULLA COMPLICITÀ DI REATO/ASSOCIAZIONE

La dottrina sulla complicità di reato/associazione, consente alle forze dell'ordine di arrestare tutti gli individui coinvolti in un reato e di accusarli del medesimo crimine. La seguente dottrina consente ai pubblici ministeri di perseguire le stesse pene per i trasgressori, indipendentemente dalla gravità del loro coinvolgimento in un reato.

La seguente dottrina afferma che: “Finché un complice/favoreggiatore del reato partecipa alla sua commissione, essi, così come tutti coloro che sono coinvolti nella commissione stessa, possono essere ritenuti responsabili, in senso legale, affrontando le medesime accuse"

Affinché la dottrina possa essere applicata, il reato commesso dal gruppo di individui deve essere un reato di tipo maggiore, ovvero un Felony.

La dottrina, infatti, non copre i reati minori né le infrazioni. Deve essere commesso almeno un reato maggiore, affinché possa essere utilizzata la dottrina.

Se è stato effettuato, allora la dottrina copre tutti i reati coinvolti nella commissione del reato, indipendentemente dalla loro gravità/tipologia.

Inoltre, l’ufficiale di polizia deve essere in grado di provare il loro coinvolgimento al fine di incriminare i sospettati con i medesimi reati.

Fintanto un reato di tipo Felony è stato commesso all’interno del gruppo, tutte le altre accuse ricevute dall’autore del reato più grave sono applicabili a tutti i complici/favoreggiatori del gruppo. Ciò include reati maggiori, minori e infrazioni.

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