⦁ TITOLO IV. DOTTRINA SUGLI ANIMALI SELVATICI
DOTTRINA SUGLI ANIMALI SELVATICI
La seguente dottrina permette gli individui di usare quella che è considerata forza letale contro gli animali selvatici, purché mostrino comportamenti aggressivi o entrino in aree residenziali. Un individuo può usare la forza letale contro un animale selvatico, fintanto che presenta e mostra, manierismi aggressivi, nei confronti dell'individuo, o fintanto che è entrato in zone residenziali e non riesce a lasciare la zona residenziale
Affinché la dottrina possa essere applicata, l’animale in questione deve o mostrare manierismi aggressivi nei confronti di un individuo o l’animale selvatico è entrato in una zona residenziale e la razza animale è nota per mostrare aggressività e non ha modo di andarsene dalla zona residenziale. Finché uno dei criteri sopraccitati è soddisfatto, un individuo può procedere con l’uso di forza letale sull’animale.
L'azione di neutralizzazione dell'animale deve essere compiuta in modo umano, veloce e non odioso. Una prolungata neutralizzazione dell'animale, in modo atroce, non sarà coperta dalla dottrina e pertanto sanzionabile in conformità con questo codice penale.
Last updated