SEZIONE (9)30. Esibizioni di Velocità [I]

  1. Chiunque partecipa, aiuta o favorisce a un’esibizione di velocità di veicoli a motore su una qualsiasi strada pubblica è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

  • L’esibizione di velocità include ma non è limita a:

  • L’esecuzione di un “Burnout”

  • Accelerazione a una velocità non sicura da uno stato di fermo o di un movimento lento

  • Guidare in modo tale da mettere in mostra o impressionare altri individui.

Pena. La violazione del codice penale (9)30 è un Infrazione di classe E e prevede una multa da $350 a $750.

(V) Crimini di classe E

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