SEZIONE (9)23. Ostruzione della Visibilità [I]
Qualsiasi conducente di un qualsiasi veicolo su strada non può: ⦁ Indossare un casco o maschera durante la guida su strada, fatta eccezione per: biciclette, ciclomotori, motocicli o quadricicli; forze dell’ordine, servizi di emergenza e forze armate se correlato ai loro doveri.
Posizionare, applicare o far sporgere adesivi o oggetti sul/dal parabrezza, lunotto o finestrini, o cofano, del proprio veicolo in modo tale da ostruire irragionevolmente la piena visuale del conducente della strada e dell’area circostante.
Pena. La violazione del codice penale (9)23 è un Infrazione di classe E e prevede una multa da $150 a $300.
(V) Crimini di classe ELast updated