SEZIONE (9)26. Attraversamento Fuori dalle Strisce [I]

  1. Chiunque attraversa la carreggiata in un punto dove non è presente un passaggio pedonale, a meno che questo non si trovi a più di 300 piedi di distanza, o un incrocio regolato da semaforo, vigile o segnaletica -senza passare sopra le strisce pedonali- è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

Pena. La violazione del codice penale (9)26 è un Infrazione di classe E e prevede una multa da $150 a $350.

(V) Crimini di classe E

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