SEZIONE (9)17. Guida in Stato di Ebbrezza [M]

  1. Chiunque guida un veicolo o utilizza macchinari pesanti mentre è sotto l’influenza di alcool è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

  2. Chiunque guida un veicolo o utilizza macchinari pesanti sotto l’effetto di droghe o stanze controllate che alterano la consapevolezza, indipendentemente dal fatto che tali droghe siano regolarmente prescritte, è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

Pena. La violazione del codice penale (9)17 è un Misdemeanor di classe D e prevede una multa da $750 a $1250.

Detenzione:

(V) Crimini di classe D

Notes: La violazione della seguente sezione di codice, oltre che alla sanzione pecuniaria, comporta la sospensione della patente di guida per 1 giorno.

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