SEZIONE (9)17. Guida in Stato di Ebbrezza [M]
Chiunque guida un veicolo o utilizza macchinari pesanti mentre è sotto l’influenza di alcool è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.
Chiunque guida un veicolo o utilizza macchinari pesanti sotto l’effetto di droghe o stanze controllate che alterano la consapevolezza, indipendentemente dal fatto che tali droghe siano regolarmente prescritte, è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.
Pena. La violazione del codice penale (9)17 è un Misdemeanor di classe D e prevede una multa da $750 a $1250.
Detenzione:
(V) Crimini di classe DNotes: La violazione della seguente sezione di codice, oltre che alla sanzione pecuniaria, comporta la sospensione della patente di guida per 1 giorno.
PreviousSEZIONE (9)16. Competizione Automobilistica [M]NextSEZIONE (9)18. Guida in Stato di Ebbrezza Aggravata [F]
Last updated