SEZIONE (1)18. Cospirazione

  1. Se due o più persone cospirano per commettere un qualsiasi delitto con lo scopo di incriminarne falsamente e maliziosamente un altro, o per far sì che un altro sia accusato o arrestato per tale delitto, i colpevoli di tale cospirazione saranno puniti con la stessa pena prevista per il reato commesso.

Last updated