SEZIONE (1)09. Morte o Lesioni Derivanti dalla Condotta dell’Accusato
Se la morte di una persona, o il rischio della morte, di lesione fisiche o estreme lesioni psicologiche sono risultati dalla condotta criminale o negligente dell’accusato, e la procura muove mozione alla corte di considerare questo tipo di variazione, allora una variazione per un aumento della pena è consentita proporzionalmente al danno causato, alla sconsideratezza della condotta e all’intento criminale dell’accusato. Notes: Per “estreme lesioni psicologiche” si intende qualsiasi tipo di risultante psicologica che si ripercuota stabilmente nella vita della vittima e sia sufficiente a ostacolarne o impedirne un qualche aspetto.
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