SEZIONE (1)11. Parziale o Totale Incapacità di Ragionare
Se l’accusato dimostra che soffriva di una capacità mentale ridotta al momento del crimine, e questa sua capacità ridotta ha contribuito alla commissione di tale reato, e la corte determina che tale riduzione non sia derivante da un consumo volontario di alcolici o sostanze controllate, e non vi è motivo per credere che l’accusato debba essere incarcerato per non costituire nuovamente un pericolo per la società o un’altra persona, una variazione in diminuzione della pena è consentita proporzionalmente alla riduzione della capacità mentale e il suo ruolo nella commissione del reato.
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