SEZIONE (1)07. Confessione Volontaria
Se un accusato volontariamente confessa alle autorità l'esistenza di un crimine o la sua partecipazione in esso, accettando di conseguenza la responsabilità o parte di essa, prima della scoperta di suddetto crimine, e se la scoperta di tale crimine sarebbe stata improbabile o altamente difficile, è possibile una variazione della pena consentita dalla legge.
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