SEZIONE (1)03. Stato di Necessità

  1. Una persona che commette un reato per necessità di proteggere se stessa o altri da danni fisici significativi o da emergenze, e non ha alternative legali adeguato, non ha creato un pericolo maggiore attraverso le sue azioni e ha avuto la convinzione effettiva e ragionevole che la sua azione fosse necessaria per prevenire il danno imminente, sarà assolta dalla responsabilità penale per il reato ritenuto commesso nello stato di necessità in ordine di prevenire un danno maggiore.

  2. Questa difesa non può essere applicata nei casi di violenza tra bande o altri casi simili in cui la parte che rivendica la difesa è stata messa a rischio di pericolo immediato a causa del proprio coinvolgimento in reati perseguibili.

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