SEZIONE (1)05. Coercizione
Non si può ritenere che colui che commette un qualsiasi reato in risposta a minacce immediate di morte da parte di un terzo e lo faccia per negare tali minacce abbia avuto il necessario intento criminale per essere ritenuto responsabile di un reato.
L’unica eccezione sono reati gravi contro la persona, come la tortura, l’omicidio e il tentato omicidio, poichè non è giustificabile togliere o danneggiare gravemente la vita altrui se non in un attimo di legittima difesa.
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