SEZIONE (2)13. Richiesta di identificazione/documenti
Chiunque guida un veicolo ha l’obbligo di fornire la propria patente di guida a seguito di un fermo al fine di verificarne il possesso e la validità. Tale fermo deve però avvenire a seguito di un’infrazione del codice della strada o un comportamento che possa far sospettare la guida in stato d’ebbrezza. Nessun passeggero ha l’obbligo di fare altrettanto, a meno che non stesse guidando il veicolo al momento dell’infrazione stessa.
Chiunque non guida un veicolo e viene fermato da un ufficiale di pace, non ha alcun obbligo legale di fornire le proprie generalità. Solamente quando in stato di arresto tale obbligo insorge.
Come enunciato dal quinto emendamento della costituzione, nessun cittadino ha l’obbligo di rispondere ad alcuna domanda posta da un ufficiale di pace a seguito di un fermo. L’unico obbligo vigente è quello di fornire la propria patente di guida quando richiesto, ma solo se operanti un veicolo al momento del fermo.
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