SEZIONE (2)09. Politica del Sospetto e Discrezione dell’Agente
Il legittimo sospetto da parte di un ufficiale di pace che una persona stia o possa commettere o cospirare di commettere un crimine è sufficiente per consentire che tale individuo possa essere detenuto per interrogazioni, tuttavia non può essere perquisito al di là di un “Terry Frisk” per la sicurezza dell’ufficiale di pace, a meno che non vi sia una causa probabile o prove comprovate.
Tale sezione si applica anche a una persona che si trova sulla scena del crimine, sommossa o di grave disturbo pubblico e, di conseguenza, può essere sottoposto alla detenzione temporanea al fine di accertarne le motivazioni/azioni.
Gli agenti delle forze dell’ordine hanno l’autorità di usare la loro discrezione quando emettono infrazioni o selezionano i reati commessi durante l’incidente. Questa discrezionalità autorizza l’ufficiale a scegliere di rinunciare a una sanzione per infrazione o reati minori in base al proprio giudizio personale.
Gli ufficiali presenti sulla scena possono scegliere di emettere una sanzione o altra punizione al posto di quella tipica a loro discrezione, purché si tratti sempre di reati minori e non denunciati da terzi. Gli ufficiali non possono, infatti, adoperare questa sezione di codice se la vittima, il proprietario della proprietà o parte interessata nel reato sceglie di sporgere denuncia contro l’autore del reato stesso.
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