SEZIONE (3)07. Molestie [M]
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, oppure tramite l’uso del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca taluno molestia o disturbo è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.
Chiunque che, con l'intento di mettere un'altra persona in ragionevole timore per la propria integrità fisica o morale, o per incolumità o per la sicurezza dei propri familiari stretti, per mezzo di un dispositivo di comunicazione elettronica, e senza il consenso dell'altra persona, e allo scopo di causare all’interessato un contatto fisico indesiderato, lesioni, o molestie, da parte di terzi, distribuisce elettronicamente, pubblichi, invii e-mail, collegamenti ipertestuali o renda disponibili per il download informazioni di identificazione personale, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un'immagine digitale di un'altra persona o un messaggio elettronico di natura molesta su un'altra persona, che potrebbe incitare o produrre le sopraccitate azioni illecite, è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.
Pena. La violazione del codice penale (3)07 è un Misdemeanor di classe D e prevede una multa a discrezione della Corte.
Detenzione:
(V) Crimini di classe DNotes: Le molestie elettroniche sono distinte dalle “molestie elettroniche dirette”, che ricadono sotto il reato di stalking. Con le molestie elettroniche dirette/cyberstalking, l’imputato è colui che personalmente molesta o ha molestato o perseguitato la vittima. Ma con le molestie elettroniche indirette, l’imputato deve solo pubblicare informazioni che incoraggeranno altre persone a molestare o perseguire la vittima.
Last updated