SEZIONE (3)03. Favoreggiamento della Prostituzione [F]
Chiunque consapevolmente riceve introiti dai guadagni di qualcuno impegnato in offrire prestazioni sessuali sotto un corrispettivo compenso è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.
Chiunque costringe o incoraggia l’altrui persona a commettere o a continuare a commettere atti di prostituzione è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.
Chiunque si impegna nel sollecitare o adescare utenza per qualcuno impegnato in atti di prostituzione, e facendo ciò provi a ricevere o riceva profitto da tale atto, è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.
Pena. La violazione del codice penale (3)03 è un Felony di classe C e prevede una multa da $1500 fino ai possibili guadagni.
Detenzione:
(IV) Crimini di classe CLast updated