SEZIONE (3)05. Stupro [F]

  1. Chiunque, tramite l’uso di violenza o minaccia o mediante l’abuso della propria autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali indesiderati è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

  2. Chiunque compie un rapporto sessuale con un altro che è incapacitato, disabile o momentaneamente non in grado di dare il proprio consenso a tale atto è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

Pena. La violazione del codice penale (3)05 è un Felony di classe A e prevede una multa a discrezione della Corte.

Detenzione:

(II) Crimini di classe A

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