SEZIONE (3)05. Stupro [F]
Chiunque, tramite l’uso di violenza o minaccia o mediante l’abuso della propria autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali indesiderati è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.
Chiunque compie un rapporto sessuale con un altro che è incapacitato, disabile o momentaneamente non in grado di dare il proprio consenso a tale atto è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.
Pena. La violazione del codice penale (3)05 è un Felony di classe A e prevede una multa a discrezione della Corte.
Detenzione:
(II) Crimini di classe ALast updated