SEZIONE (3)01. Condotta Oscena in Pubblico [M]
Chiunque sollecita l’altrui persona a impegnarsi in comportamenti sessuali inappropriati o sessualmente allusivi in qualsiasi luogo aperto al pubblico è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.
Chiunque tocca le proprie parti intime in qualsiasi luogo aperto al pubblico o esposto alla pubblica vista è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.
Chiunque sollecita o intraprende attività sessuali in luogo pubblico o in qualsiasi luogo aperto al pubblico è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.
Pena. La violazione del codice penale (3)01 è un Misdemeanor di classe D e prevede una multa da $1000 a $1500.
Detenzione:
(V) Crimini di classe DPrevious⦁ TITOLO III. CRIMINI CONTRO LA PUBBLICA DECENZANextSEZIONE (3)02. Esposizione Indecente [W]
Last updated