SEZIONE (1)10. Omicidio [F]
Chiunque cagiona, volontariamente e illegalmente, la morte altrui con premeditazione è colpevole ai sensi di questo codice.
È altresì colpevole ai sensi di questa sezione di codice colui che, durante l’esecuzione di un crimine che precedentemente premeditato, causa la fine della vita altrui anche involontariamente.
Pena. La violazione del codice penale (1)10 è un Felony di classe S e può comprendere, nei casi più efferati, la pena capitale o l’ergastolo a discrezione della Corte.
Detenzione:
(I) Crimini di classe SNotes: L’omicidio è generalmente definito dal fatto che una persona abbia avuto modo di pianificare o sia partito con l’intento di compiere tale gesto. La differenza tra omicidio e omicidio colposo, infatti, sta nella premeditazione del gesto e del fatto che quest’ultimo non sia previsto. L’unica eccezione a questa condizione è quando ciò avviene nel compimento di un reato volontario e pianificato. In caso qualcuno dovesse morire durante il reato, ad esempio una rapina, il capo d’accusa non sarebbe più omicidio colposo ma omicidio.
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