SEZIONE (1)06. Aggressione a Pubblico Ufficiale [M]

  1. Chiunque intenzionalmente e illegalmente cerca o mette taluno, intento nell’atto di svolgere un servizio pubblico, in uno stato di convinzione di un imminente danno fisico o contatto offensivo, associato alla possibilità di portare cotal atto a compimento, tale da temere per la propria incolumità è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

Pena. La violazione del codice penale (1)06 è un Misdemeanor di classe B e prevede una multa da $750 a $2750.

Detenzione:

(III) Crimini di classe B

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