SEZIONE (1)01. Intimidazione [M]

  1. Chiunque comunica a un altro che danneggerà fisicamente o ucciderà tale altro, ponendo di conseguenza il ricevente in un ragionevole stato di paura tale da temere per la propria incolumità è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

  2. Chiunque comunica che danneggerà fisicamente o ucciderà un conoscente vicino a quest’ultimo, sia questo amico o parente, sarà colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

Pena. La violazione del codice penale (1)01 è un Misdemeanor di classe D e prevede una multa da $500 a $1500.

Detenzione:

(V) Crimini di classe D

Notes: La differenza tra intimidazione e aggressione differisce in base alla distanza dell’atto. Aggressione viene considerata tale quando, a seguito di un incontro ravvicinato, si è in raggio di percosse. La seguente sezione non si limita unicamente alle minacce verbali, ma si estende anche a quelle scritte o trasmesse tramite altri mezzi, inclusi quelli digitali. Il reato di intimidazione si perpetra anche quando non vi è l’intento di portare a termine tali minacce.

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