SEZIONE (1)04. Percosse [M]

  1. Chiunque commette intenzionalmente e illegalmente un uso di forza o violenza sulla persona altrui è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

Pena. La violazione del codice penale (1)04 è un Misdemeanor di classe C e prevede una multa da $1250 a $2500.

(IV) Crimini di classe C

Notes: Generalmente l’accusa di percosse insorge sin dal momento in cui vi è un contatto fisico intenzionale sull’altro. Tale sezione del codice si estende anche al contatto tra fluidi corporei, tipo la saliva a causa di uno sputo, quando il contatto avviene senza previo consenso dell’altro. Il continuo e ripetuto contatto costituirà l’accusa di percosse aggravate.

Last updated