SEZIONE (1)04. Percosse [M]
Chiunque commette intenzionalmente e illegalmente un uso di forza o violenza sulla persona altrui è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.
Notes: Generalmente l’accusa di percosse insorge sin dal momento in cui vi è un contatto fisico intenzionale sull’altro. Tale sezione del codice si estende anche al contatto tra fluidi corporei, tipo la saliva a causa di uno sputo, quando il contatto avviene senza previo consenso dell’altro. Il continuo e ripetuto contatto costituirà l’accusa di percosse aggravate.
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