Parte VI - Deposizioni

Una parte può fare mozione affinché un eventuale testimone sia fatto deporre per preservarne la testimonianza per il processo.

La corte può accogliere tale richiesta se il testimone in questione è incapacitato nel presentarsi personalmente al processo.

La parte che richiede di prendere una deposizione deve dare alla controparte un ragionevole preavviso sulla data e il luogo.

Tutte le parti devono essere presenti alla deposizione, a meno che non forniscono una rinuncia scritta alla corte.

L’assenza delle parti alla deposizione non è accettabile come forma di rinuncia.

Ogni informazione ottenuta prima di procedere con la deposizione deve essere condivisa in concordanza con “Parte V - Prove”.

L’ordine a procedere con la deposizione da parte della corte, tuttavia, non costituisce un’ammissione totale della deposizione.

La corte può infatti decidere se usare tutta o in parte una deposizione.

Se la corte non è presente durante la deposizione, eventuali obiezioni saranno decise in seguito.

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