Parte V - Prove

Su richiesta dell’accusato la procura deve condividere qualsiasi prova che voglia usare contro di lui al processo.

Tali prove, su richiesta dell’accusato, devono poter essere ispezionate e includono:

  • Affermazioni orali, scritte o registrate dell’accusato;

  • Affermazioni fatte dal direttore dal datore di lavoro, impiegato o ufficiali

  • Una copia dei precedenti penali dell’accusato

  • Fotografie, libri, carte, documenti, dati e oggetti

  • Risultati di eventuali esami fisici o mentali o test scientifici

Informazioni non soggette alla condivisione: Eccetto quanto sopracitato, non sarà possibile ispezionare rapporti o altri documenti interni fatti dal procuratore o forze dell’ordine in preparazione del caso. Eventuali testimoni della procura rientrano in questa eccezione.

Reciprocità: Se l’ispezione viene richiesta, l’accusato è specularmente tenuto a fornire qualsiasi elemento in suo possesso o intende usare alla presentazione del caso.

Tale reciprocità esclude, tuttavia, rapporti o documenti fatti dal difensore durante l’investigazione del caso e affermazioni fatte da parte dell’accusato.

Notes: Se una parte scopre materiale addizionale prima o durante il dibattimento, questo materiale deve essere prontamente condiviso con l’altra parte e la corte se l’altra parte aveva in precedenza richiesto la sua produzione o la corte l’aveva ordinato. In ogni momento la corte può, per buona causa, decidere di negare, restringere o rimandare l’ispezione delle prove.

Last updated