SEZIONE (7)09. Frode Elettorale [F]

  1. Chiunque, compreso un funzionario elettorale, che in qualsiasi elezione per una carica federale o statale, intimidisce, minaccia, costringe o tenta di intimidire, minacciare o costringere qualsiasi persona per registrarsi a votare, tentare di registrarsi o votare o li esorta a farlo è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

  2. Chiunque, compreso un funzionario elettorale, che priva consapevolmente e deliberatamente, froda o tenta di privare o frodare i residenti di tale stato di un processo elettorale equo e imparziale è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

Pena. La violazione del codice penale (7)07 è un Felony di classe A e prevede una multa da $6000 a $18000.

Detenzione:

(II) Crimini di classe A

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