SEZIONE (7)08. Terrorismo [F]
Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona o agisce con l’intenzione di intimidire la popolazione civile, influenzare le politiche del governo o la sua condotta, è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.
Pena. La violazione del codice penale (7)08 è un Felony di classe S e prevede una multa da $20000 a $100000.
Detenzione:
(I) Crimini di classe SLast updated