SEZIONE (7)07. Traffico di Esseri Umani [F]

  1. Chiunque consapevolmente e volontariamente detiene in condizioni di servitù involontaria o vende in qualsiasi condizione di servitù involontaria, qualsiasi altra persona per qualsiasi periodo, o porta negli Stati Uniti qualsiasi persona così detenuta, è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

  2. Chiunque osta, tenta di ostacolare, o comunque interferisce o impedisce l'applicazione del presente articolo è colpevole ai sensi di questa sezione di codice come se avesse commesso il fatto.

  3. Chiunque, essendo il comandante o la persona a capo di qualsiasi nave o tipo di mezzo, riceve a bordo o trasporta qualsiasi altra persona con la consapevolezza o l'intenzione che tale persona debba essere trasportata da qualsiasi luogo all'interno degli Stati Uniti in qualsiasi altro luogo per essere detenuta o venduta come uno schiavo, o porta via da qualsiasi luogo all'interno degli Stati Uniti una tale persona con l'intento che possa essere detenuta o venduta come schiava è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

  4. Chiunque, essendo il comandante o la persona a capo di qualsiasi nave o tipo di mezzo riceve a bordo o trasporta qualsiasi altra persona sprovvista di regolare documentazione ed autorizzazione, con la consapevolezza o l'intenzione che tale persona debba essere trasportata da qualsiasi luogo all'interno degli Stati Uniti in qualsiasi altro luogo ovvero da qualsiasi altro luogo in un luogo all’ interno degli Stati Uniti è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

Pena. La violazione del codice penale (7)07 è un Felony di classe S e prevede una multa da $12000 a $25000.

Detenzione:

(I) Crimini di classe S

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