SEZIONE (4)18. Oltraggio alla Corte [M]
Chiunque offende l’onore o il prestigio di un giudice in udienza o disturba l’udienza stessa con comportamenti inappropriati, irrispettosi o disubbidienti, e così facendo interferisce col normale svolgimento dell’udienza, è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.
Chiunque disobbedisca un ordine impartito precedentemente dalla corte o fallisca nel comparire in ottemperanza a una convocazione.
Pena. La violazione del codice penale (4)19 è un Misdemeanor di classe D e comporta una multa da $500 a $1500. La multa viene sostituita con un aumento del 15% delle multe nel caso in cui venga commesso da parte di chi è accusato.
Detenzione:
(V) Crimini di classe DNotes: Il mancato rispetto degli ordini al di fuori del tribunale comporta un oltraggio indiretto. Una persona accusata di oltraggio indiretto deve essere informata e incriminata a seguito di un regolare processo. Chi, invece, commette un oltraggio diretto non ha il diritto a un processo, subendo le dovute conseguenze nel processo in cui viene commesso l’oltraggio.
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