SEZIONE (4)13. Inquinamento di Prove [M]

  1. Chiunque volontariamente e intenzionalmente distrugge o tenta di distruggere, crea o tenda di creare prove false, nasconde o altera qualsiasi prova che possa essere potenzialmente utilizzata successivamente in un’indagine penale o in un procedimento giudiziario è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

Pena. La violazione del codice penale (4)13 è un Misdemeanor di classe C e prevede una multa da $1500 a $3000.

Detenzione:

(IV) Crimini di classe C

Last updated