SEZIONE (4)08. Resistenza a Pubblico Ufficiale [M]
Chiunque evita l’arresto legittimo da parte di un ufficiale di pace con mezzi non veicolari o resiste all’arresto con qualsiasi mezzo fisico è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.
Pena. La violazione del codice penale (4)08 è un Misdemeanor di classe B e prevede una multa da $1250 a $3000.
Detenzione:
(III) Crimini di classe BNotes: Resistere a un ufficiale di pace tramite l’impiego di violenza fisica può risultare nell’aggiunta, oltre a resistenza, del reato di “Percosse/Aggressione a Pubblico Ufficiale”. Questa accusa non include il tentativo di fuga ed elusione con veicoli.
PreviousSEZIONE (4)07. Intralcio di un Dipendente Governativo [M]NextSEZIONE (4)09. Evasione dalla Custodia [M]
Last updated