SEZIONE (4)03. Testimoni

E’ procedura standard che ogni testimone chiamato sia esaminato e contro esaminato.

Dopo che un testimone ha testimoniato, la corte, su mozione della controparte, può ordinare al rappresentante dell’accusato (o all’accusato stesso se pro se) di produrre ogni affermazione del testimone in loro possesso e che sia correlata alla testimonianza.

Disubbidire a tale ordine, o l’incapacità nel produrre la testimonianza verbale in forma scritta, costituisce l’annullamento della testimonianza stessa.

Affermazione: Ogni documento o affermazione scritta fatta e firmata dal testimone; o ogni dettato o resoconto di affermazioni orali contenute in registrazioni o trascritte da registrazioni, rientrano in tutte quelle affermazione che, su mozione, devono essere consegnate quando richiesto dalla corte alla controparte.

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