SEZIONE (10)02. Permesso di Caccia e Pesca [M]

  1. Nessuno può cacciare, pescare, catturare, adescare o tentare di cacciare, pescare, catturare, adescare nessuno dei seguenti animali senza aver prima ottenuto la licenza di caccia:

  • Cinghiale

  • Coyote

  • Corvo

  • Cervo

  • Pesce

  • Leone di Montagna

  • Piccione

  • Coniglio

  1. L'Autorità Forestale può imporre limiti e requisiti che devono essere rispettati al fine di permettere il rilascio del permesso di caccia.

  2. L’Autorità Forestale può rilasciare un permesso per un tipo di animale o più tipi di animali e specificare il limite di quanti ne possono essere cacciati giornalmente.

  3. Chiunque caccia, pesca, cattura, adesca o tenta di cacciare, pescare, catturare o adescare un animale qualunque di quelli sopra elencati è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

  4. Chiunque, trovato entro i confini della zona di caccia, deve mostrare su richiesta il proprio permesso di caccia.

  5. Chiunque viola qualsiasi sezione di questo titolo del codice penale può avere la propria licenza di caccia revocata in qualsiasi momento da parte delle autorità preposte alla tutela e all’applicazione della legge sulla pesca e la selvaggina.

Pena. La violazione del codice penale (10)02 è un Misdemeanor di classe D e una multa da $500 a $1500.

Detenzione:

(V) Crimini di classe D

Notes: La violazione della seguente sezione di codice, oltre che alla sanzione pecuniaria, comporta il sequestro di tutto il pesce pescato o la selvaggina cacciata illegalmente.

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