SEZIONE (10)01. Divieto di Caccia [M]
Nessuno può cacciare, pescare, catturare, adescare o tentare di cacciare, pescare, catturare, adescare nessuno dei seguenti animali:
Felino domestico
Sparviere Americano
Cormorano
Mucca
Delfino
Gallina
Aquila
Squalo
Razza
Balena
Canide
Chiunque uccide o ferisce uno degli animali sopraccitati a scopo di autodifesa o sotto la direzione di un guardiacaccia non può essere reputato colpevole ai sensi di questa sezione di codice.
Pena. La violazione del codice penale (9)01 è un Misdemeanor di classe D e una multa da $1000 a $1750.
Detenzione:
(V) Crimini di classe DNotes: La violazione della seguente sezione di codice, oltre che alla sanzione pecuniaria, comporta il sequestro di tutto il pesce pescato o la selvaggina cacciata illegalmente.
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