SEZIONE (10)01. Divieto di Caccia [M]

  1. Nessuno può cacciare, pescare, catturare, adescare o tentare di cacciare, pescare, catturare, adescare nessuno dei seguenti animali:

  • Felino domestico

  • Sparviere Americano

  • Cormorano

  • Mucca

  • Delfino

  • Gallina

  • Aquila

  • Squalo

  • Razza

  • Balena

  • Canide

  1. Chiunque uccide o ferisce uno degli animali sopraccitati a scopo di autodifesa o sotto la direzione di un guardiacaccia non può essere reputato colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

Pena. La violazione del codice penale (9)01 è un Misdemeanor di classe D e una multa da $1000 a $1750.

Detenzione:

(V) Crimini di classe D

Notes: La violazione della seguente sezione di codice, oltre che alla sanzione pecuniaria, comporta il sequestro di tutto il pesce pescato o la selvaggina cacciata illegalmente.

Last updated