SEZIONE (5)04. Incitamento alla rivolta [M]

  1. Chiunque che, con l’intento di provocare una rivolta, compie un atto o si impegna in una condotta che sollecita o potrebbe sollecitare una rivolta, o spinge altri a commettere atti illegali di forza o violenza, o l’incendio o distruzione di proprietà altrui, e in un momento e luogo in circostanze che possono genere un pericolo palese, presente e immediato di atti di forza o violenza o di incendio o distruzione di beni è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

Pena. La violazione del codice penale (5)04 è un Misdemeanor di classe C e prevede una multa da $1000 a $3000.

Detenzione:

(IV) Crimini di classe C

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