SEZIONE (2)14. Vandalismo [M]
Chiunque, deturpa, danneggia o distrugga cose o proprietà che appartengono a qualcun altro è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.
Pena. La violazione del codice penale (2)14 è un Misdemeanor di classe D e prevede una multa da $500 al valore della proprietà/cosa.
Detenzione:
(V) Crimini di classe DLast updated