SEZIONE (2)14. Vandalismo [M]

  1. Chiunque, deturpa, danneggia o distrugga cose o proprietà che appartengono a qualcun altro è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

Pena. La violazione del codice penale (2)14 è un Misdemeanor di classe D e prevede una multa da $500 al valore della proprietà/cosa.

Detenzione:

(V) Crimini di classe D

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