SEZIONE (1.1)01. Maltrattamento di Animali [F]

  1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione, più o meno grave, ad un animale ovvero sottoponendo quest’ultimo a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

  2. Chiunque possiede un animale non considerato dallo Stato di San Andreas come domestico, sicuro o salubre, sia per la salute del possessore, della comunità che dell’animale stesso, senza apposito permesso o licenza, è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

  3. Chiunque lascia in un veicolo incustodito e in condizioni dalle quali ne possa derivare un pericolo o danno per la salute o il benessere dell’animale è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

  4. Chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per animali è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

Pena. La violazione del codice penale (1.1)01 è un Felony di classe C e prevede una multa da $2000 a $3000.

Detenzione:

(IV) Crimini di classe C

Notes: La definizione di animale domestico è rinvenibile qui. La sopracitata sezione di codice può essere sommata a qualunque altro crimine compreso nel Titolo I BIS purché ne ricorrano i requisiti.

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